KOSTAL Solar Electric Italia S.r.l.
Condizioni generali di vendita
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Condizioni determinanti
- Queste condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante di tutti i rapporti contrattuali tra le parti, l’acquirente e la KOSTAL Solar Electric Italia S.r.l. (in qualità di fornitore). Nel caso siano stati presi accordi diversi in forma scritta, questi avranno valenza prioritaria e le sostituiranno, in parte o totalmente, oppure costituiranno integrazione delle condizioni riportate qui di seguito.
- Le condizioni generali dell’acquirente, se non specificatamente riconosciute, non costituiranno parte integrante del contratto, neppure nel caso queste non siano esplicitamente in contraddizione, oppure se gli ordini di fornitura sono trattati essendo a conoscenza di condizioni in deroga.
- Qualsiasi modifica o integrazione come pure rinuncia, riconoscimento, recessione, rivalsa, compensazione, rappresentanza, contestazione, rinuncia o disdetta, avrà valore legale solo se concordata in forma scritta, nel caso agisca a carico del fornitore. In caso di atto unilaterale (ad esempio disdetta) è sufficiente la firma olografa sul documento apposta dalla persona legalmente autorizzata. Negli altri casi è necessaria la firma di entrambe le parti contrattuali al fine di ottemperare ai requisiti richiesti dalla forma scritta.
Segretezza
- Le parti contrattuali si impegnano a trattare come segreto professionale qualsiasi informazione tecnica o commerciale non di pubblico dominio di cui siano messi a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale.
- Il fornitore si riserva il diritto di far valere i diritti di proprietà intellettuale e lo sfruttamento dei diritti di utilizzo (licenza) relativi ai propri materiali ed alle proprie informazioni.
Ordini e programmi di fornitura (fornitura differita)
- Ordini, programmi di fornitura come pure le loro modifiche o integrazioni devono essere trasmessi in forma scritta mediante fax, posta elettronica o lettera.
- Gli accordi di fornitura assumono carattere vincolante nel momento in cui il fornitore conferma in forma scritta gli ordini o i programmi di fornitura. Nel caso gli ordini o i programmi di fornitura differita non siano confermati entro 2 settimane dal ricevimento, l’acquirente può recedere dall’ordine. In questo arco temporale, il committente è vincolato al suo ordine, salvo nel caso il fornitore ricusi in via definitiva in data precedente.
- L’acquirente è vincolato a tutti gli ordini quadro (ordini aperti) e ordinazioni da lui emessi e confermati dal fornitore. Per quanto riguarda i termini di consegna concordati, egli ha sempre l’obbligo di accettare le quantità richieste in consegna della settimana precedente come pure quelle delle prime 12 settimane.
- In presenza di motivo straordinario, il fornitore è autorizzato a subordinare la consegna all’apertura di una lettera di credito, pagamento anticipato, presentazione delle licenze di importazione o all’aver posto in essere di garanzie idonee (quali, ad esempio, la fidejussione, ecc.).
Termini di consegna, trasferimento dei rischi, costi di trasporto speciali, imballaggio
- Il fornitore deve rispettare, nell’ambito delle sue possibilità, le date e i termini di consegna concordati ed informare l’altra parte contrattuale in caso identifichi dei ritardi.
- Il fattore decisivo per la determinazione dell’adempimento del contratto entro i termini previsti è il momento della consegna della fornitura allo spedizioniere nel luogo di adempimento. Con questa consegna il rischio è trasferito all’acquirente. Il luogo di adempimento è il Servizio di uscita merci del fornitore, sempre che non siano stati conclusi altri accordi con l’acquirente sulla base degli INCOTERMS 2000. Si applicano le condizioni degli INCOTERMS 2000.
- Eventuali costi di spedizione speciali sono a carico della parte responsabile.
- Le merci che devono essere consegnate devono essere imballate correttamente e come correntemente in uso. Un eventuale imballaggio riutilizzabile deve essere ritornato al fornitore, senza addebito di alcuna spesa.
Pagamento
- I prezzi concordati sono prezzi fissi. Si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), tasse doganali, nolo, spese postali ed assicurazione.
- Il pagamento deve essere fatto in EURO dopo l’avvenuta consegna secondo quanto stabilito in contratto e data fattura, entro 30 giorni al netto, oppure sulla base di eventuali accordi speciali. Il pagamento è immediatamente esigibile. Se non esiste alcun valido motivo per la revoca, il pagamento è differito alla scadenza del termine di pagamento.
- La forma di pagamento concordata è il bonifico bancario.
- Assegni o cambiali sono accettati solo se esistono accordi speciali. La rivendicazione del pagamento totale è valida fino a rimborso dell’importo.
- La data dell’accredito sul conto del fornitore determina la conformità della scadenza di pagamento.
- Il luogo di adempimento per tutti i pagamenti è la sede del fornitore.
- E’ consentito trattenere degli importi sulle somme da pagare o effettuare decurtazioni dei pagamenti a causa di reclami solo con il consenso concesso dal fornitore. Il consenso deve considerarsi come concesso se i reclami dell’acquirente sono stati riconosciuti per iscritto o determinati come essere legalmente vincolanti.
- Il fornitore ha il diritto di cedere le sue richieste di indennizzo nei confronti del fornitore e farle incassare da terzi.
- In caso venga superato il termine di pagamento, il fornitore è autorizzato a fatturare interessi per il ritardato pagamento per l’importo dell’7% (sette percento) oltre al corrispondente tasso base di interesse della Banca Centrale Europea.
- In caso di ritardato pagamento il fornitore può, previa notifica per iscritto all’acquirente, rifiutare l’adempimento dei propri obblighi fino al ricevimento del pagamento.
Riserva di proprietà
- Il fornitore si riserva il diritto di proprietà su tutte le merci da lui consegnate fino al ricevimento del pagamento totale. In questo caso tutte le forniture sono considerate essere una transazione di consegna continua. In caso di fattura in corso, la riserva di proprietà si estende anche alla garanzia della richiesta di saldo del pagamento di tutte le passività derivanti dal rapporto d’affari. Il fornitore, su richiesta, sbloccherà le garanzie dell’acquirente nella misura in cui il loro valore superi i crediti da garantire di oltre il 20% totale.
- L’acquirente ha il diritto, nel corso del normale rapporto d’affari, di trattare e vendere la fornitura. Il trattamento e la vendita sono effettuati per conto del fornitore.
- Nel caso in cui la fornitura sia mescolata in modo inseparabile, combinata o trattata con altri oggetti che non appartengono al fornitore, il fornitore diventerà comproprietario degli oggetti per la quota del valore di fattura della merce oggetto di riserva di proprietà al valore degli oggetti creati come risultato di tale lavorazione, combinazione o trattamento. Nel caso in cui l’acquirente venda le merci o gli oggetti creati con la merce, a titolo precauzionale, i crediti derivanti da tale vendita, andranno al fornitore, se necessario su base pro-rata. A titolo di provvedimento precauzionale, l’acquirente trasferisce in anticipo al fornitore la proprietà delle merci, la rivendicazione per la restituzione come pure la rivendicazione di compensazione per perdita o danni, e il fornitore accetta, con il presente, questa rinuncia. Su richiesta l’acquirente fornirà in qualsiasi momento tutte le informazioni relative alla questione.
- L’acquirente è autorizzato a riscuotere i crediti passati al fornitore. L’acquirente non è invece autorizzato ad avere a disposizione detti crediti in altro modo, ad esempio con cessione a terzi, cessione in pegno, donazione, concessione, ecc. Nel caso l’acquirente non adempia i suoi obblighi contrattuali (in particolare agli obblighi di pagamento), il fornitore può revocare l’autorizzazione all’incasso e pretendere che l’acquirente renda nota tale revoca al debitore.
- Il fornitore vede essere immediatamente informato nel caso in cui cose o diritti che si trovano in stato di riserva di proprietà del fornitore siano pignorati oppure sia intentato un processo di insolvenza sui beni dell’acquirente, oppure siano avviati procedimenti di concordato o moratoria dovuti a insolvenza imminente.
Notifica dei difetti e garanzia
- L’acquirente deve dichiarare entro massimo due giorni lavorativi dall’arrivo della merce eventuali danni palesi agli imballi ed alla merce, discrepanze tra oggetti della fornitura e bolla di consegna e i numeri/codici degli articoli, descrizioni degli articoli e numeri di matricola riportati in ordine, come pure le differenze nelle quantità. Negli altri casi i difetti della fornitura devono essere dichiarati accompagnando la comunicazione con una descrizione dell’errore che ne riporti anche la tracciabilità non appena detti errori siano rilevati nell’ambito del normale corso dell’attività. L’acquirente è tenuto ad inviare immediatamente la comunicazione dei difetti al fornitore e in forma scritta.
- Si deve concedere al fornitore l’opportunità di effettuare una cernita della merce difettosa, procedere alla riparazione o fornire delle merci esenti da difetti.
- L’acquirente ha il diritto di pretendere il risarcimento per maggiori costi solo se questo è stato espressamente concordato con il fornitore in forma scritta.
- Il periodo di garanzia si estende per un periodo di 2 anni a far data dal trasferimento dei rischi. Un periodo di garanzia prolungato è fornito dalla garanzia del costruttore che va a favore del cliente dell’acquirente e che si ottiene utilizzando il certificato di garanzia della KOSTAL Solar Electric Italia S.r.l. fornito unitamente al prodotto. Qualsiasi altra garanzia di qualità e durata proposta dall’acquirente, in deroga a quanto sopra, ai propri clienti è offerta esclusivamente a rischio e costi dell’acquirente.
- Non possono essere fatte delle richieste di sostituzioni in garanzia se l’errore è dovuto alla mancata osservanza delle istruzioni di uso, manutenzione ed installazione, uso o stoccaggio improprio o non idoneo, trattamento erroneo o negligente e usura naturale come pure procedure effettuate dall’acquirente o da terzi sull’oggetto della fornitura.
Responsabilità
- Il fornitore è obbligato solo al risarcimento del danno diretto o indiretto subito dall’acquirente a seguito di fornitura difettosa, mancata osservanza delle norme di sicurezza ufficiali o qualsiasi altro motivo legate imputabile al fornitore sulla base delle regole di responsabilità stipulate in questo paragrafo per il risarcimento del danno, sempre che non ci siano altri accordi di regolamentazione della garanzia presi in altro capitolo di queste condizioni.
- L’acquirente deve ridurre al minimo i danni e i costi per l’eliminazione dell’errore. Le parti contraenti devono trovare un accordo in merito ai provvedimenti da adottare. L’acquirente deve immediatamente informare il fornitore in modo esauriente se desidera richiedere risarcimento al fornitore in base alle regolamentazioni sopra riportate. Il fornitore deve avere la possibilità di verificare la causa del danno ed i componenti difettosi.
- L’obbligo al risarcimento da parte del fornitore si applica solo se si riscontra che il fornitore deve rispondere del danno per il quale è ritenuto responsabile. Quanto sopra non è valido se una disposizione normativa inalienabile richiede che il fornitore sia ritenuto rispondere, indipendentemente dalla negligenza o dal difetto, per il risarcimento diretto del terzo danneggiato o dell’acquirente.
- Nel caso di corresponsabilità per il danno o i difetti secondo la garanzia, da parte dell’acquirente o di terzi, che deve assumersi la propria responsabilità per le loro azioni o errori, le parti contrattuali concorderanno i costi da pagare. In questo caso si dovrà tenere in debito conto la colpa delle parti interessate. Quanto sopra vale anche nel caso di rivalsa diretta del fornitore tramite terzi.
- Sono escluse le richieste di indennizzo dell’acquirente se il danno è dovuto alla mancata osservanza delle norme di montaggio, uso e manutenzione, utilizzo non idoneo, trattamento erroneo o negligente, usura naturale o riparazione imperfetta.
- Il fornitore non risponde per eventuali interruzioni dell’attività e mancato guadagno.
- Le richieste di indennizzo di cui deve rispondere il fornitore nei confronti dell’acquirente commerciale sono limitate al 5% del fatturato annuale dell’articolo difettoso. Il fatturato annuale si determina per l’anno corrispondente in cui è avvenuto il danno partendo dalla data di notifica del danno ai 12 mesi precedenti. La limitazione della responsabilità non si applica per i danni per i quali è responsabile il fornitore a causa di comportamento negligente intenzionale o grave, come pure in caso di infrazione dei cosi detti “doveri cardinali” (doveri contrattuali fondamentali).
- I costi per danni e garanzia in forma forfettaria sono rimborsabili solo se espressamente concordati tra le parti in forma scritta. Il fornitore ha il diritto di dimostrare l’evidenza di costi più bassi e di rimborsare tali costi invece del rimborso forfettario.
Forza maggiore
- Forza maggiore, conflitti industriali, disordini, provvedimenti delle Autorità e altri eventi imprevedibili, ineluttabili e seri esonerano le parti contrattuali dai loro obblighi contrattuali per la durata dell’inconveniente nell’ambito dello scopo delle loro implicazioni. Quanto sopra vale anche quanto questi eventi si verificano in un momento in cui la parte contrattuale interessata si trova già in ritardo.
- Le parti contrattuali hanno l’obbligo, nell’ambito della ragionevolezza, di trasmettere immediatamente le informazioni necessarie e di adattare, in buona fede, i loro obblighi alle condizioni modificate.
Regole generali
- Si applica esclusivamente la legge della Repubblica Italiana.
- Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da 3 (tre) arbitri nominati in conformità di detto Regolamento. Ognuna delle parti nomina un (1) giudice arbitrale. La presidenza spetta al giudice arbitrale nominato dalla ICC. Il giudice arbitrale deve essere un giurista e avere l’abilitazione all’esercizio della professione di giudice. La lingua dell’arbitrato è l’inglese oppure, con l’accordo di tutte le parti, l’italiano. Luogo dell’arbitrato è Rivoli (TO), Italia. I costi relativi al procedimento arbitrale ed i costi commisurati alla rappresentanza legale delle rispettive parti saranno proporzionalmente a carico delle parti secondo un compromesso tra le stesse o, in mancanza di questo, secondo la sentenza arbitrale relativa alla causa di arbitrato. Per i decreti giudiziari o verifica degli errori del procedimento legale è unicamente competente il foro di Torino.
Rivoli, Luglio 2010